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LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE IN CASO DI CADUTA DI ALBERI

La caduta di alberi o di rami è un evento al quale, nelle nostre città, si assiste non di rado e talvolta purtroppo le conseguenze di tali eventi sono nefaste quando comportano danni, feriti o nel peggiore dei casi, morti.

Responsabilità Civile e Penale in Caso di Caduta di Alberi

Nel 75% dei casi la caduta di alberi o di rami è prevedibile e riconducibile a patologie a carico delle strutture legnose (carie) o dell’apparato radicale (marciume radicale per esempio) oppure a danni subiti nel corso della sua vita dall’albero.

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Al livello legale il custode del bene, in questo caso dell’albero, è direttamente responsabile dei potenziali danni causati dal bene in custodia, così come stabilito dall’art. 2051 del C.C. secondo il quale:” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Sempre il Codice civile inoltre prevede che un danno venga risarcito da colui che lo ha cagionato: l’art. 20143 difatti stabilisce che ”Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Nel caso della caduta degli alberi sussiste una responsabilità colposa (e non dolosa) quando l’evento che ha causato il danno non è stato voluto intenzionalmente ma si è verificato “a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti, ordini o discipline”.

In caso di danni o lesioni addebitate a negligenza, dolo o incuria, il proprietario dell’albero, in quanto suo custode ne risponde penalmente.pino apparentmente senza radici_3

La giurisprudenza riconosce quindi nel custode colui che ha la padronanza e l’effettiva disponibilità di fatto della cosa (l’albero nel nostro caso) e che quindi conseguentemente ha il dovere della sua gestione.

La corretta gestione di un albero passa inderogabilmente attraverso una perizia fitostatica dell’esemplare arboreo, e cioè la valutazione delle condizioni di pericolo e di rischio connesse alla presenza dell’albero stesso indicando gli interventi che si rendessero necessari per la messa in sicurezza dell’albero affinché questo non arrechi danni a cose e/o persone.

La perizia fitostatica deve essere redatta da idoneo professionista, Dottore Forestale e/o Dottore Agronomo e la valutazione della pericolosità dell’albero deve prendere in considerazione l’impiego, ove necessario, di opportuni strumenti diagnostici (Resistograph, Tomografo sonico ad impulsi, etc.).